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Obbligo installazione impianti di produzione energia da fonte rinnovabile su nuovi edifici e ristrutturazioni

Il 31 maggio 2012 è entrato in vigore l’obbligo, ai fini dell’ottenimento del titolo edilizio, di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Lo stabilisce il Decreto Rinnovabili (Dlgs 28 del 3 marzo 2011) il cui articolo 11 impone che i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbano prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.

I suddetti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
In pratica il sistema di generazione dovrà avere tecnologie atte a produrre energia termica ed elettrica.

installazione impianti energia elettrica

 

In particolare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è in ragione della superficie coperta in pianta. Più precisamente:

-1 KW ogni 50 mq per richieste presentate entro la fine del 2017.
-1 KW ogni 65 mq per richieste presentate entro la fine del 2016;
-1 KW ogni 80 mq per richieste presentate entro la fine del 2013;

Gli impianti realizzati per produrre energia ulteriore rispetto alle suddette percentuali, possono accedere agli incentivi statali destinati alla promozione delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici i suesposti valori sono incrementati del 10%, mentre nei centri storici sono dimezzati (le Regioni hanno facoltà di restringere ulteriormente i limiti).

L’obbligo di installare impianti di produzione di energia da rinnovabili non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria, qualora sia vincolato dal codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42), oppure nel caso in cui il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.